Autentica di firma

Autentica di firma

L'autentica di firma serve ad attestare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica, che ne comprova l'attendibilità e la validità.

La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza. L'autentica di firma può essere redatta anche da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Può essere autenticata la firma su dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati. Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma. In questo caso è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.

È inoltre possibile autenticare la firma anche su deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi anche se rivolte a Pubblica Amministrazione.

Per far autenticare la propria firma occorre presentarsi personalmente in Comune con un documento di riconoscimento valido.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è soggetta all'autenticazione della firma se indirizzata a:

  • Pubbliche Amministrazioni
  • gestori di servizi pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI)

salvo che a questi non sia rivolta al fine di riscuotere benefici economici da parte di terzi.

Approfondimenti

Casi di impedimento

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento  dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

A tale riguardo occorre ricordare che sono parenti fino al terzo grado (Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, art. 4):

  • in linea retta: genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti
  • in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti.

Servizi

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:47.10