Il regime patrimoniale regola la gestione degli acquisti fatti dai coniugi dopo il matrimonio.
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. I coniugi, però, possono scegliere il regime della separazione dei beni:
- al momento della celebrazione del matrimonio, consegnando apposita dichiarazione al celebrante (ufficiale di stato civile, parroco o altro ministro del culto)
- dopo il matrimonio, con convenzione stipulata davanti a un notaio. Per qualsiasi cambiamento del regime dopo il matrimonio, occorre rivolgersi a un notaio per stipulare un'apposita convenzione. Quest'ultima sarà poi trasmessa dal notaio all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio per annotarla sull'atto di matrimonio.
Approfondimenti
La normativa italiana subordina l'opponibilità ai terzi della scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali che modificano il regime patrimoniale legale e che devono essere riportate sull'atto di matrimonio, per esempio un fondo patrimoniale o la comunione convenzionale.
Ogni causa dello scioglimento del matrimonio e dell'eventuale comunione dei beni deve essere annotata sull'atto di matrimonio, per esempio una sentenza di separazione legale o una sentenza di divorzio. Gli effetti si producono dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
Se è necessario dimostrare il proprio regime patrimoniale, occorre richiedere un estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio che riporta le varie annotazioni con gli estremi essenziali degli atti che hanno modificato il regime della comunione legale dei beni.
Per conoscere le singole clausoledelle convenzioni e il contenuto specifico delle sentenzeoccorre rispettivamente rivolgersi al notaio o acquisire presso il tribunale copia della sentenza. Se la comunione dei beni è stata scelta al momento della celebrazione, non ci sarà alcuna annotazione nell'estratto di matrimonio.