Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico devono comunicare l'ampliamento del nucleo familiare per aggiungere soggetti che non ne facevano parte quando è stato assegnato l'alloggio.
L'ampliamento non ha limitazione di durata.
L'ampliamento è ammesso nei casi di
- accrescimento naturale o legittimo
- matrimonio
- unione civile
- convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria
- ascendenti di primo grado
- discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, siano usciti dallo stesso e ne facciano rientro
purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 18).
Se l'ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'ente proprietario, che può eventualmente avvalersi della collaborazione di un ente gestore ad esempio le ALER, dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.