Attraverso interventi di trasformazione edilizia, la ristrutturazione permette di riutilizzare edifici già esistenti. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati: si può anche demolire e ricostruire.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia hanno quindi l’obiettivo di trasformare gli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1). Questi interventi consistono nel ripristinare o sostituire alcuni elementi costitutivi dell'edificio e nell'eliminare, modificare e inserire nuovi elementi ed impianti. Sono compresi nella ristrutturazione edilizia anche:
- le demolizioni e le ricostruzioni con la stessa volumetria dell’opera preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
- gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti purchè si possa accertarne la preesistente consistenza
- gli interventi per recuperare, ai fini abitativi, i sottotetti esistenti.
Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto se è rispettata la sagoma dell'edificio preesistente.
Approfondimenti
Finiture esterne
(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura)
Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione degli eventuali elementi di pregio.
Elementi strutturali
(fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto)
Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. In casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento delle strutture perimetrali portanti dei muri perimetrali purché sia mantenuto il posizionamento dell’edificio e siano conservati gli eventuali elementi di pregio.
Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. È consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti.
Murature perimetrali, tamponamenti, e aperture esterne
Sono consentite la realizzazione o l’eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni. In casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento dei muri perimetrali non portanti purché sia mantenuto il posizionamento dell’edificio e siano conservati gli eventuali elementi di pregio.
Tramezzi e aperture interne
Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico, nonché l’aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.
Finiture interne
(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi)
Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio.
Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi)
Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio.
È possibile presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività edilizia (SCIA) per i seguenti interventi di ristrutturazione edilizia:
- per gli interventi, che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).
- per gli interventi, che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23)
- per gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente e con la medesima sagoma se si tratta di immobili sottoposti a vincolo, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e per quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).
È possibile chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) per i seguenti interventi di ristrutturazione edilizia:
- per gli interventi, che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 7)
- per gli interventi, che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10 e art. 22, com. 7)
- per gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente e con la medesima sagoma se si tratta di immobili sottoposti a vincolo, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e per quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 7)
- per gli interventi finalizzati al recupero per scopi abitativi dei sottotetti esistenti (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10).