Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
L'iscrizione anagrafica decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sarà registrata in Comune entro i due giorni lavorativi successivi (Decreto legge 09/02/2012, n. 5, art. 5). Dalla data della dichiarazione il cittadino potrà utilizzare l'autocertificazione e, a decorrere dal terzo giorno, se occorre, potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia con il nuovo indirizzo.
Nei 45 giorni successivi alla presentazione della richiesta l’Ufficiale d’Anagrafe effettua tramite la Polizia Locale, gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese, decorsi i quali la quanto dichiarato si considera conforme o meno alla situazione di fatto. In caso di conformità vale il principio del silenzio-assenso perciò se non viene effettuata nessuna comunicazione al dichiarante, la residenza si intende definitivamente confermata. In caso di difformità o di verificata assenza dei requisiti verrà inviata comunicazione al dichiarante ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241, art. 10-bis con l’indicazione di eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo.
Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione l’interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà darne comunicazione all’interessato e provvedere al ripristino della situazione anagrafica precedente segnalando nel contempo quanto emerso alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.
Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |