Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Approfondimenti

Eccezioni assolute

Esistono alcuni casi tassativi di esclusione assoluta nei quali l’accesso generalizzato viene rifiutato a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari come (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 3):

  • segreto di Stato
  • altri casi di segreto o di divieto di divulgazione:
    • segreto statistico
    • dati su sicurezza pubblica
    • procedimenti tributari
    • attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
    • documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi.
Limiti relativi alla tutela di interessi pubblici

Esistono alcuni casi in cui è possibile rigettare l’istanza qualora il rifiuto sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a (Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5-bis, com. 1):

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico
  • sicurezza nazionale
  • difesa e questioni militari
  • relazioni internazionali
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • regolare svolgimento di attività ispettive.
Limiti relativi alla tutela di interessi privati

L’accesso generalizzato può essere negato se questo si rende necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • protezione di dati personali
  • libertà e segretezza della corrispondenza
  • interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

In alcuni casi, l’Amministrazione può fare ricorso al potere di differimento, ovvero affrontare la domanda solo in un momento successivo, quando non sussiste più la condizione che ha generato il rifiuto della domanda di accesso generalizzato.

Iter

Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con provvedimento motivato ed espresso comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede alla trasmissione tempestiva di quanto chiesto.

Nel caso in cui l’Amministrazione individui controinteressati, agli stessi viene data comunicazione dell’istanza inoltrata per permettere loro un’eventuale opposizione motivata entro i 10 giorni successivi, decorsi i quali e accertata la ricezione della comunicazione, l’ente si esprime nel merito della domanda.

In caso di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’Amministrazione ne dà loro comunicazione e, non prima dei 15 giorni successivi, provvede a trasmettere i documenti, dati o informazioni al richiedente.

In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.

In caso di mancata risposta entro il termine è possibile chiedere l'esercizio del potere sostitutivo.

Nel caso in cui la domanda sia stata negata o differita per ragioni di tutela della riservatezza il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente provvede dopo aver sentito il Garante della privacy, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla domanda di parere.

Contro la decisione dell'amministrazione o, in caso di domanda di riesame, verso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale, dove costituito.

Nei casi di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, il controinteressato può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente e presentare ricorso al difensore civico.

Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Accedere al servizio

Moduli da compilare e documenti da allegare
Domanda di accesso civico semplice o generalizzato
Copia del documento d'identità

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 12:01.17